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Home > Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Altri contenuti - accesso civico > Accesso civico ai sensi dell'art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33

Accesso civico ai sensi dell'art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33

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L'Accesso civico (semplice o generalizzato) – disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.

 

  • L’Accesso civico semplice (art. 5 comma I D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati.

    Il Diritto è esercitabile gratuitamente.

                                       

  • L'Accesso civico generalizzato (art. 5 comma II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”).

    Il Diritto è esercitabile gratuitamente.

 

 

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dall’art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (riconosciuto a chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso).

 

 

Modalità di presentazione della richiesta

 

Gli interessati possono trasmettere i moduli, debitamente compilati mediante:

 

  • Invio telematico all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ovvero – esclusivamente per invii da casella PEC –all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

  • Invio con posta ordinaria all'indirizzo: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, Via Porta Praetoria n. 41 – 11100 AOSTA.

 

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.


In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso ovvero di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

 

La decisione dell’Ordine sulla richiesta ed il provvedimento del Responsabile della Trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

 

 

Modulo richiesta accesso civico semplice

 

Modulo richiesta accesso civico generalizzato