Segnalazioni illeciti - whistleblowing

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SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

 

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il segnalante può effettuare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di dell’Ordine mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

 

  1. in forma scritta:

 

  1. in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell’incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In quest’ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora il RPCT risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24; in particolare lo stesso potrà inviare direttamente la propria segnalazione all’ANAC tramite il portale dalla stessa messa a disposizione tramite il link che segue: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

Le segnalazioni possono essere effettuate:

  1. dai dipendenti, a qualsiasi titolo, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
  2. dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
  3. dei lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
  4. dei liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
  5. dei volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
  6. delle persone con funzioni di amministrazione, vigilanza o rappresentanza dell’Ordine, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti appena indicate si applica nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto giuridico è in corso;
  2. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed e) che seguono;
  2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto. Tra questi:

Appalti pubblici;

Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

Sicurezza dei trasporti;

Salute pubblica;

Tutela dell’ambiente;

Protezione dei consumatori;

Sicurezza e conformità dei prodotti;

Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

  1. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  2. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  3. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere b), c) e d).

Al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nella maniera più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente procedura, a sua conoscenza.

La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:

  1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  2. la descrizione del fatto;
  3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

 

Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.

Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

La procedura pubblicata regola nel dettaglio le modalità di gestione delle segnalazioni e fornisce tutte le informazioni utili al riguardo.